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LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1982, N° 32

NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE


ART. 15
PROTEZIONE DELLA FLORA
Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante della presente legge.
Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.
Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.
L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti nelle zone a maggiore afflusso turistico.

ART. 16
SFALCIO DEI PRATI ED UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI
I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può interdire temporaneamente le attività di cui sopra con riferimento alle specie protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario od all'avente diritto.

ART. 17
PIANTE OFFICINALI SPONTANEE
La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26.5.1932. n. 772, non incluse nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 15, è soggetta alle disposizioni della legge 6.1.1931, n. 99, previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani, competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel regio decreto di cui sopra.

ART. 18
INCENTIVAZIONE DELLE COLTIVAZIONIDI SPECIE VEGETALI
La Regione. per favorire l'economia montana, promuove la coltivazione delle specie protette di cui al 1° comma dell'art. 15, nonché delle seguenti specie vegetali aventi interesse commerciale: Achillea erbarotta, Achillea moschata, Arnica montana, Artemisie (tutte le specie), Gentiana lutea, Leontopodium alpinum, Lavanduda officinalis, a tal fine:
    a.    favorisce studi, ricerche e divulgazioni in merito alle specie sopra citate ed alla loro                    coltivazione, nonché per produzione e conservazione delle sementi;
    b.    può, sentito il Comitato Consultivo, stipulare convenzioni con privati, Istituti od Enti                 per     la produzione di sementi delle specie sopra citate;
    c.    sulla base di programmi predisposti dalle Comunità Montane, concede contributi, nel                 limite massimo 80 % della ritenuta ammissibile per opere di primo impianto.
Le domande per i contributi debbono essere presentate dagli interessati alle Comunità Montane entro) il 31 gennaio di ogni anno, indicando la località, la superficie e le caratteristiche del l'impianto, nonché i lavori che si intendono effettuare e le specie da coltivare.
Dette domande debbono essere trasmesse alla Giunta Regionale con parere motivato entro il 31 marzo dello stesso anno.
Le Comunità Montane sono tenute a valutare la rispondenza dei dati forniti dal coltivatore, nonché a verificare l'attuazione dell'impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei Servizi forestazione ed economia montana.
Le Comunità stesse sono tenute a fornire annualmente alla Regione una relazione circa gli sviluppi di tale attività.



CAPO II
RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
ART. 19
PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco:
a.    i funghi epigei. anche non commestibili:
b.    i funghi ipogei (tartufi);
c.    i muschi;
d.    le fragole;
e.    i lamponi;
f.    i mirtilli;
g.    le bacche di ginepro.

ART. 20
RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
La raccolta dei prodotti del sottobosco sotto elencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:
Funghi
a.       le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus. Boletus pinicola, Amanita cesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
b.      le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a):
c.       la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.
Muschi: Kg. 0,300
Fragole: Kg. 0,500
Lamponi: Kg. 1,00
Mirtilli: Kg. 1,00
Bacche di ginepro: Kg 0,200
I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale.