Documenti storici




Statuts
Locaux
Bans Champêtres
&
Règlements
de la commune
des
Thures

1853
(Bernard scripsit)


Bans de Thures

Traduzione
R. Sibille
F. Bernard




Capitolo primo
Statuti Locali


Art. 1
A chiunque, al disotto di dieci anni, è proibito trasportare fuoco in alcun luogo e, dall’età di dieci anni, di trasportare fuoco in brace non coperta e chiusa in una marmitta o in un vaso di terra cotta, sotto pena di cinquanta centesimi a infrazione.
Art. 2
Durante la notte, è proibito a chiunque portare lumi nei fienili senza una buona lanterna e, sempre, di entrarvi con fiaccole accese, sotto pena di sei franchi a infrazione.
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Art. 3
Nessuno potrà, sotto l’ammenda di quattro franchi, fare ammassi, cumuli o depositi di paglia, canapuli, ramoscelli, fascine, ramaglie e di ogni altra cosa altrettanto pericolosa per gli incendi accanto alle vie pubbliche, alle strade vicinali, ai cortili, alle scuderie, ai fienili, intorno ai camini  e a tutti i luoghi soggetti al passaggio di fuoco in brace, fiaccole, candele e lampade accese.
Art. 4
In avvenire non sarà possibile, sotto pena di dieci franchi, aprire l’ingresso di cucine in comune con quello dei fienili e gli abitanti che si trovino attualmente in tale situazione devono, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente statuto, chiudere in buona muratura le porte di dette cucine e aprirne altre altrove, sotto la medesima pena di cui sopra. Scaduto il termine fissato, il Consiglio provvederà in ogni caso, a spese del proprietario.
Art. 5
Ogni proprietario dovrà, sotto l’ammenda di cinquanta centesimi a infrazione, munirsi la notte di due secchi d’acqua di riserva in caso d’incendio.
Art. 6
Nessuno potrà in futuro coprire la sommità
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del camino con lastre di pietra o con altro materiale, ne  lasciar appoggiare la muratura su parti portanti dei fienili o di altri locali, sia all’interno sia all’esterno, neppure utilizzare legname per sostenerla, sotto la pena di quattro franchi. Per prevenire gli incendi il Consiglio dovrà, due volte all’anno, all’inizio di maggio di novembre, fare l’ispezione dei camini di ogni proprietario per mezzo di uno spazzacamino per l’interno e di un mastro muratore per l’esterno scelti dal sindaco. Su rapporto di tali esperti, i camini difettosi saranno, per ordine del Consiglio delegato, riparati o demoliti dal proprietario entro il termine di otto giorni e, in caso di resistenza, demoliti a spese di quest’ultimo scaduto il termine, oltre al pagamento dell’ammenda di quattro franchi e il supplemento di otto franchi se continua ad accendere fuoco nella sua cucina senza camino o prima della sua completa riparazione. I consiglieri, gli spazzacamini e i mastri muratori non esigeranno alcun compenso dai proprietari per le ispezioni.
Art. 7
I proprietari dei camini che prenderanno fuoco, incorreranno nell’ammenda di venti franchi, anche se non ne seguono incendi, a meno che non provino che si è trattato di una mera disgrazia non causata da colpa sua o di alcuna persona della famiglia o ad essi imputabile. Questa pena sarà
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inflitta anche a coloro che daranno o occasioneranno fuoco ai loro edifici o a quelli dei vicini o di ogni altro salvo che si provi quanto sopra esplicitato, indipendentemente dal risarcimento del danno. Per quanto riguarda boschi e foreste, tutti coloro che daranno fuoco in qualsiasi modo incorreranno nell’ammenda di dieci franchi.
Art. 8
Le fontane pubbliche, quanto a perforazione, passaggio di condotte e tubature, fattura delle vasche e fornitura delle parti in ferro, così come per i forni e i mulini, per tutte le spese di manodopera e forniture di legname, calce, macine, parti in ferro e altri utensili, continueranno ad essere in carico al registro del Comune, ma per ciò che concerne il taglio e il traino del legname, la lavorazione delle condutture in legno e altri lavori necessari alle fontane, le pietre di muratura per i forni, il trasporto sul posto, la sabbia e altri materiali o lavori necessari alla manutenzione dei forni o delle fontane saranno, in avvenire come in passato, a carico dei proprietari di ogni casa del quartiere o del villaggio interessato, da fornirsi o eseguirsi in corvèe sotto la direzione del sindaco o di altro amministratore del Comune.
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  Art. 9
Nessuno potrà, sotto ammenda di cinquanta centesimi ad infrazione, tappare o stappare le grandi e le piccole vasche delle fontane senza il consenso del sindaco o di altro amministratore del quartiere o del villaggio e chiunque bucherà le tubature, le intaserà, ostruirà o interromperà il corso dell’acqua delle fontane in qualsiasi modo e con qualsiasi pretesto, sarà punito con un’ammenda di dieci franchi ad ogni contravvenzione, oltre al pagamento delle riparazioni necessarie.
Art. 10
Nelle vasche destinate all’abbeveraggio del bestiame, è vietato lavare biancheria, abbigliamento, carne, interiora, verdure e qualsiasi cosa capace di intorbidare o sporcare l’acqua e di disgustare il bestiame, sotto pena di cinquanta centesimi.
Art. 11
Per prevenire gli incendi, mantenere efficienti i forni pubblici e conservare i boschi è proibito a chiunque di possedere o costruire alcun forno privato, sotto ammenda di dieci franchi, oltre alla demolizione a spese proprie che gli agenti potranno esigere, in caso di resistenza, dopo il termine che questi avranno fissato per l’abbattimento.
Art. 12
È altrettanto proibito a chiunque,
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sotto la medesima pena dell’articolo precedente, di possedere o di far costruire sulla propria proprietà o altrove, mulini, frantoi e simili ad uso contrario ai diritti e alle imposte comunali; tutti gli abitanti dovranno macinare e mondare le loro derrate presso gli edifici pubblici e non altrove, sotto ammenda di quattro franchi a contravvenzione.
Art. 13
Coloro che arresteranno o devieranno le acque dei canali dei mulini, colmando i canali con pietre, legname o altro materiale, danneggiandone i bordi inferiori e le chiuse, o in qualsiasi altro modo, saranno puniti con un’ammenda di tre franchi per ogni infrazione, oltre al pagamento delle riparazioni necessarie seguite al danno occasionato e dei danni causati ad altri proprietari in caso di esondazioni.
Art. 14
Colui che sarà riconosciuto colpevole di danneggiamento o di rottura, di aver reso fuori uso o rovinato qualcuno degli utensili esistenti nei mulini quali ingranaggi, tramogge, boccagli, recipienti, cassoni, recipienti per misure, stai, setacci, leve, gomene e qualsiasi altro, sarà punito con un ammenda di tre franchi oltre al pagamento del danno.
Art. 15
I mugnai, che per loro negligenza, causeranno
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la perdita di grano o di farina di qualche abitante nell’acqua o altrove, incorreranno nella pena di quattro franchi ad infrazione, oltre al pagamento delle derrate perse.
Art. 16
Coloro che intaseranno o restringeranno le vie, le strade pubbliche o vicinali, i sentieri accatastati e praticati, con entrate sotterranee, stalle, cantine, latrine o altre costruzioni che possano ingombrarle, sporcarle o infettarle attraverso i muri, ammassi di pietre, tramezze, palizzate, cespugli, alberate, canali, acquedotti; coloro che ne distruggeranno i bordi abbassando le massicciate o demolendo i muri, che asporteranno le pietre delle pavimentazioni e faranno rigagnoli, recipienti o serbatoi, che taglieranno e asporteranno tramezze, palizzate e parapetti esistenti lungo le dette strade e sui ponti, o che li danneggeranno in qualsiasi modo e con qualsiasi pretesto, subiranno l’ammenda di tre franchi ad ogni infrazione. Le vie e le strade che attualmente sono intralciate o ristrette o altrimenti danneggiate dai proprietari confinanti dovranno essere da questi allargate e riportate allo stato originale; il Consiglio, in caso di resistenza, le farà riparare a loro carico e comminerà la pena di sei franchi.
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Art. 17
Ad ogni proprietario è vietato introdurre animali da lana infetti di vaiolo ovino, scabbia o da altre malattie delle pecore, sotto pena di dieci franchi e del doppio in caso di resistenza per ogni giorno di ritardo.
Art. 18
Tutti coloro che si trovassero ad avere bestiame da lana infetto di qualcuna delle malattie indicate nell’articolo precedente, dovranno ricoverarle nelle loro stalle durante l’inverno senza comunicazione con altro bestiame e, in estate, dovranno condurle nei pascoli che saranno loro assegnati dal Consiglio sotto pena di cinquanta centesimi per ogni infrazione e per ogni pecora, montone o agnello che dovrà essere sotterrato in profondità in caso di morte, sotto pena del doppio.
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Capitolo Secondo
Regolamento della proprietà


Art. 19
È proibito a chicchessia tracciare, formare e innovare strade e sentieri nei fondi altrui, di transitarvi a piedi o altrimenti, sotto ammenda di tre franchi a infrazione; ci si dovrà servire di strade e sentieri ordinari nei quali è proibito gettare, convogliare e laciar scorrere le acque di irrigazione, sotto pena del doppio.
Art. 20
È inibito a chiunque di attraversare con bestiame da basto o bovino qualsiasi fondo arabile, durante periodi di pioggia o di scioglimento delle nevi anche se si tratta di trasporto di concime o di altri oggetti, sotto pena di cinquanta centesimi e del doppio per ogni capo di bestiame.
Art. 21
Nessuno potrà far pascolare il bestiame lungo le strade comunali o vicinali,
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i sentieri e i fondi altrui nel periodo della raccolta sotto pena di un franco per ogni capo di bestiame equino, bovino o caprino e di venticinque centesimi per ogni ovino.
Art. 22
Nessuno potrà, per il trasporto dei raccolti, attraversare le terre destinate a coltura se non quando i passaggi ordinari sono aperti e i contravvenenti incorreranno nell’ammenda di cinquanta centesimi a carico, oltre al pagamento dei danni causati ai proprietari.
Art. 23
Chiunque sia riconosciuto colpevole di aver fatto fascine, raccolta di legname e ramaglie, di prodotti di giardinaggio, verdure, erbe e frutta negli orti altrui, o di aver tagliato, divelto o asportato le palizzate, i tavolati, o di aver asportato le pietre dei propri fondi, incorrerà in un’ammenda di tre franchi per ogni infrazione. In primavera è, inoltre, proibito raccogliere le piccole erbe nei fondi altrui senza permesso, sotto pena di quaranta centesima ad infrazione.
Art. 24
(sostituito con quello di seguito riportato)
È strettamente proibito far pascolare il bestiame nei fondi altrui in qualsiasi stagione sotto pena di tre franchi per ogni bovino, caprino o equino e di un franco per ogni ovino, oltre al pagamento del danno causato al proprietario.
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Art. 25
I proprietari di terreni che formano una zona destinata ad una particolare coltura, dovranno iniziare l’ultima aratura per le sementi invernali dopo il 15 agosto e terminare entro il 30 dello stesso mese; dopo tale termine nessun proprietario potrà condurre le proprie mucche o altro bestiame , né servirsene per arare in dette aree, sotto pena di quattro franchi per ogni giorno e del pagamento dei danni, a meno che il Consiglio delegato non abbia variato e prorogato il suddetto termine, per giusta causa e a fronte di circostanze particolari.
Art. 26
Il proprietario la cui rendita non superi i venti soldi, non potrà condurre più di un paio di mucche in alcuna area soggetta a coltura obbligatoria, sotto ammenda di due franchi per contravvenzione.
Art. 27
È espressamente proibito ad ogni proprietario raccogliere l’erba dei declivi o dei bordi dei propri fondi situati nelle aree soggette a coltura obbligatoria prima della mietitura, sotto ammenda di un franco ogni contravvenzione, oltre al pagamento del danno causato.
Art. 28
Non si potranno sfalciare i prati di Chalvet prima del 1° agosto, quelli di Hors prima dell’11, quelli di Thuras prima del 16 e quelli di Chabaud prima del
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23 dello stesso mese, sotto ammenda di cinque franchi per giorno e per ogni falciatore.
Art. 29
Colui che il primo giorno di fienagione di ogni area sarà sorpreso a condurre con sé bestiame da basto, anche se lo avrà legato nel proprio fondo, subirà la pena di due franchi ogni contravvenzione.

Art. 30
Colui che sarà sorpreso transitare nei fondi e nei prati di questo Comune con slitte da traino per il trasporto del foraggio, prima del terzo giorno dallo svincolo o dalla falciatura, subirà l’ammenda di tre franchi, oltre al pagamento dei danni.
Art. 31
È proibito lasciar colare o ristagnare le acque di irrigazione nei propri fondi in pendenza, sotto ammenda di tre franchi e del doppio se ne segue qualche smottamento.
Art. 32
Chi nei periodi di irrigazione avrà deviato, arrestato o interrotto, in tutto o in parte, il libero corso delle acque, subirà l’ammenda di cinque franchi ogni volta, quella del doppio se avrà privato qualche proprietario delle sue ore di irrigazione, che sarà
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tenuto a rimborsare,  e l’ammenda di dieci franchi se ne consegue qualche rottura o smottamento la cui riparazione comporti il ritardo di un giorno di irrigazione, oltre ai danni suddetti e alla riparazione dei canali. Nessuno potrà bruciare o sminuzzare legname e cespugli servendosi del sostegno dei canali, sotto la suddetta pena di cinque franchi.
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Capitolo Terzo
Regolamenti dei beni comunali


Art. 33
Chi raccoglierà, s’approprierà o asporterà su terreno comunale, senza autorizzazione superiore e senza il permesso del Consiglio, piante morte e abbattute dalle intemperie, dal vento o dalle valanghe, incorrerà nell’ammenda di tre franchi a carico. Il suddetto legname sarà venduto in asta pubblica a profitto del Comune e a godimento dell’acquirente.
Art. 34
In tutti i terreni comunali è proibito a chiunque far pascolare bestiame di grossa taglia o minuto, da un’ora dopo il tramonto a mezzora dopo alba, sotto ammenda di cinquanta centesimi per ogni equino e bovino e di quindici centesimi per ogni ovino e per ogni contravvenzione.


Art. 35
In qualsiasi stagione, nei terreni di proprietà comunale, non sarà altresì permesso asportare terra fertile frantumando le zolle o il manto erboso per farne concime, sotto ammenda di tre franchi a carico.
Art. 36
È proibito a chiunque falciare, prendere, raccogliere e rastrellare erba nei terreni comunali, sotto ammenda di tre franchi a contravvenzione.
Art. 37
È proibito a chiunque tenere e mettere al pascolo capre su terreno comunale, sotto pena di settantacinque centesimi al giorno per ogni capra, e gli abitanti che ne posseggano per uso personale debbono sorvegliarle presso di loro o legarle nei propri fondi, sotto la suddetta pena di settantacinque centesimi.
Art. 38
Coloro che rifiuteranno di presentarsi alle corvée nel giorno, luogo e ora notificati e designati dal Consiglio o, su ordine di questo, dalla guardia campestre al suono della campana o del tamburo, sia per le strade che per i forni, i mulini le fontane, i canali, gli argini o per tutte le altre corvée generali o particolari, saranno puniti con un’ammenda
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di due franchi ogni volta e pagheranno, inoltre, un franco e venticinque centesimi per la giornata di ogni operaio che sarà impiegato al loro posto. Chi, prima del termine dell’opera, o prima di essere congedato dal direttore della corvée, si assenterà e diserterà, subirà l’ammenda di un franco e cinquanta centesimi.
Art. 39
È altresì proibito a chiunque lavorare sul territorio comunale nel giorno di domenica e durante le feste comandate, senza il permesso scritto del consiglio delegato che non potrà accordarlo salvo casi di necessità, sotto pena di un franco per ogni persona e di altrettanto per ogni animale da trasporto.
Art. 40
Chiunque irrighi i propri prati in giorno di domenica o festivo, durante la celebrazione della messa, incorrerà nell’ammenda di tre franchi a meno che le acque scorrano autonomamente senza bisogno di sorveglianza e senza rischi di smottamenti o in caso in cui si sia assegnatari di ore di irrigazione.
Art. 41
A salvaguardia delle ammende inflitte a persone straniere, sconosciute, insolvibili o sospette di fuga, si potrà procedere al sequestro del bestiame e di altri effetti, e porli in vendita senza formalità burocratiche, il terzo giorno in assenza del pagamento entro tale termine, fatte salve la possibilità dell’accusato di richiedere
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immediatamente la liberazione del bestiame attraverso idonea cauzione e, in caso di vendita, il sovrapprezzo sarà restituito all’accusato.
Art. 42
Ogni proprietario non potrà far pascolare che due sole bovine per tre soldi di imposta, nei pascoli comunali, e i proprietari che in detti luoghi ne tengano in numero superiore, pagheranno venti centesimi per ogni denaro di imposta mancante, oltre alla tassa ordinaria imposta per ogni capo di bestiame; inoltre è facoltà di ogni proprietario, a fronte di imposta di tre soldi, di tenere nei pascoli comunali due animali da soma ai fini dell’aratura. Per favorire l’allevamento dei bovini, è inoltre concesso ad ogni proprietario di mantenere sui terreni comunali due vitelli dell’annata oltre ai limiti sopra indicati.
Art. 43
Nessun privato potrà far pascolare nei terreni comunali più di tre pecore per ogni tre soldi di imposta, oltre al numero di dieci concesso ad ogni abitante indipendentemente dalla taglia reale di ciascuno. Il contravventore sarà tenuto al pagamento del doppio della tassa ordinaria per ogni ovino e
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bovino non denunciato nel caso che il numero sia inferiore a quello registrato, e pagherà l’ammenda di due franchi per ogni ovino e quella di dieci franchi per ogni bovino se il numero è superiore.
Art. 44
Ogni proprietario sarà tenuto a denunciare il proprio bestiame entro i primi quindici giorni di luglio di ogni anno a seguito della pubblicazione annuale fatta dal Sindaco. I contravventori incorreranno nelle ammende fissate all’articolo precedente.
Art. 45
Si assegna, per il pascolo primaverile degli ovini, dopo il 10 maggio e fino alla monticazione negli alpeggi, i quartieri di Chalvet e Rochas, fissando quale limiti a quest’ultimo la Cime de la Berrou e il ruscello di Etreis fino alla sommità, sotto ammenda di 25 centesimi per giorno ad ovino.
Art. 46
Per il pascolo primaverile dei bovini si assegnano i quartieri di Loutre, Chalanchas e Brusas, fissando quali limiti al quartiere di Loutre la strada che dalla Collette conduce a la Manne; per il quartiere di Chalanchas la strada che  conduce da
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Chabaud a Clousis; per il quartiere di Brusas il Serre des Plans. Non sarà possibile oltrepassare detti limiti senza incorrere nell’ammenda di due franchi per bovino al giorno.
Art. 47
È proibito a chiunque di far pascolare il bestiame negli altri quartieri degli alpeggi di Thuras e di Chabaud prima del giorno fissato nel mese di giungo e di demonticarli prima del 6 ottobre, termine che potrà essere anticipato o prorogato dall’amministrazione in base allo scioglimento delle nevi e l’accessibilità dei pascoli, sotto ammenda di 4 franchi per ogni bovino e di due franchi per ogni ovino.
Art. 48
Tutti i proprietari dovranno aggiungere alle mandrie e ai greggi il loro bestiame per farlo pascolare con gli altri nei terreni comunali sotto pena di 4 franchi per ogni bovino e di un franco per ogni ovino e non potrà trattenere e nutrire nella sua proprietà o nei suoi fondi altro bestiame oltre a quello malandato o destinato a lavori e aratura durante il periodo riservato a queste attività.
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Art. 49
I quartieri di Repentin, Bouchier e Begin sono assegnati per il pascolo delle mucche di Chabaud dal giorno della loro monticazione in alpeggio, fino al 22 luglio e, dopo tale data, a la Veille e Salude, fino al 12 agosto; a las Divisas fino al 20 dello stesso mese e il pascolo di Dormillouse fino al termine.
Art. 50
Per il pascolo delle pecore di detto alpeggio di Chabaud si assegnano i quartieri di Clousin e Rouia dal giorno della monticazione e, successivamente, quelli che le mucche abbandoneranno, eccetto al di sotto della strada di la Veille, o tratturo delle mucche, che non potrà essere oltrepassato sotto pena di 50 centesimi per bovino e di 10 centesimi per ovino.
Art. 51
I quartieri di Belangier, Peira Rouias, Chatagnieras, Viasse, Breichas e Clpieras serviranno da pascolo per le mucche di Thuras dalla monticazione fino al 12 luglio; quello di Liéga dal 12 luglio fino al 25 agosto. Resta inteso che detti quartieri saranno pascolati in comunione senza che alcun armento o mandria possa pascolare in quartieri diversi. Dopo aver pascolato il quartiere di Liégues gli altri quartieri soprariportati resteranno a disposizione per il pascolo delle mucche sotto pena di quanto fissato all’articolo precedente.
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Art. 52
Per il pascolo degli ovini dell’alpeggio di Thuras viene assegnato il quartiere di la Barrale fino al Serre du Grand Adrey per due giorni a partire da quello della monticazione. I quartieri di la Pintaz, Jas-Veil e di Plan da tale epoca fino al 25 agosto. Il quartiere di Lieger fino al 15 settembre. Successivamente saranno pascolati i quartieri che le mucche abbandoneranno sotto ammenda di 50 centesimi per bovino e di 10 centesimi per ovino ad ogni infrazione.
Art. 53
Al termine della primavera di ogni anno, l’amministrazione nominerà due consiglieri per ogni alpeggio per vegliare sull’osservanza del regolamento dei pascoli di ciascun quartiere alle condizioni indicate dagli articoli precedenti. Gli altri quartieri di Loutre, Chalanchas e Brusas saranno accessibili in ogni stagione di pascolo per chiunque.
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Con la riformulazione dell’art. 24 viene stralciata la parte deliberativa finale di approvazione del 1853 che non ci è pervenuta e che doveva riportare la firma dell’allora Sindaco Jaques Barral, sostituita dalla nuova approvazione di seguito riportata:
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Art. 24
(così riformulato il 28 novembre 1854)
Ogni proprietario potrà far pascolare le mucche in comune nei fondi agricoli dove vi siano appezzamenti di diversi proprietari e non dove non siano più tracciati i sentieri e i percorsi stagionali per attraversarli; per sei giorno a partire dall’8 settembre di ogni anno nei pascoli di Thures, Chabaud e Chalvet al disotto di Serre de las Garsonnas. Chabaud potrà far pascolare il bestiame bovino e caprino al disotto del Mas de L’outre il giorno successivo ai sei giorni sopra fissati. Thures potrà far pascolare le mucche nel Mas de Clousi  per un giorno dopo il raccolto del fieno. Resta inteso che i proprietari di ogni pascolo si manterranno all’interno dei propri quartieri.
Per i terreni a coltura delle zone più basse, viene


  il termine di sei giorni nei prati di Hors e Chalvet e sei giorni in Chaoumes dopo la demonticazione. I giorni di pioggia e i giorni seguenti, le mucche saranno allontanate dai terreni destinati a sfalcio, sia nelle zone basse che in quelle degli alpeggi. I terreni destinati a sfalcio circondanti gli alpeggi di Chabaud, sotto la strada di Lauzet, non potranno essere pascolati che due giorni prima della discesa dagli alpeggi. I contravventori al presente articolo saranno puniti con un’ammenda di cinquanta centesimi per ogni bovino e per ogni infrazione. In primavera si potranno pascolare le pecore nei campi liberi dall’8 maggio all’8 giugno e, in autunno, dal 27 ottobre all’8 novembre. Le pecore che si mantengono a svernare in paese e quelle che escono dal paese, come pure per i malgari, non potranno pascolare in Chaumes che due giorni dopo il 27 ottobre sotto ammenda di venticinque centesimi a ovino e per ogni infrazione, con l’espresso divieto di farle pascolare nei prati da sfalcio in qualsiasi stagione sotto ammenda di cinquanta centesimi per ogni pecora e per ogni infrazione, oltre al danno occasionato al proprietario.
Per meglio conformarsi alle circostanze
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e alle stagioni, tutto quanto sopra sarà annualmente regolato e fissato secondo il caso dal Consiglio, in particolare riguardo le zone basse.
Così e stato disposto, stabilito e deliberato dal Consiglio Comunale.
Thures il 28 novembre 1854.
Prin Sindaco
Beraud Segretario
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