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Traduzione
R. Sibille
F. Bernard
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Capitolo primo
Statuti Locali
Art. 1
A chiunque, al disotto di dieci anni, è proibito trasportare
fuoco in alcun luogo e, dall’età di dieci anni, di trasportare
fuoco in brace non coperta e chiusa in una marmitta o in un vaso di
terra cotta, sotto pena di cinquanta centesimi a infrazione.
Art. 2
Durante la notte, è proibito a chiunque portare lumi nei fienili
senza una buona lanterna e, sempre, di entrarvi con fiaccole accese,
sotto pena di sei franchi a infrazione.
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Art. 3
Nessuno potrà, sotto l’ammenda di quattro franchi, fare ammassi,
cumuli o depositi di paglia, canapuli, ramoscelli, fascine, ramaglie e
di ogni altra cosa altrettanto pericolosa per gli incendi accanto alle
vie pubbliche, alle strade vicinali, ai cortili, alle scuderie, ai
fienili, intorno ai camini e a tutti i luoghi soggetti al
passaggio di fuoco in brace, fiaccole, candele e lampade accese.
Art. 4
In avvenire non sarà possibile, sotto pena di dieci franchi,
aprire l’ingresso di cucine in comune con quello dei fienili e gli
abitanti che si trovino attualmente in tale situazione devono, entro
tre mesi dalla pubblicazione del presente statuto, chiudere in buona
muratura le porte di dette cucine e aprirne altre altrove, sotto la
medesima pena di cui sopra. Scaduto il termine fissato, il Consiglio
provvederà in ogni caso, a spese del proprietario.
Art. 5
Ogni proprietario dovrà, sotto l’ammenda di cinquanta centesimi
a infrazione, munirsi la notte di due secchi d’acqua di riserva in caso
d’incendio.
Art. 6
Nessuno potrà in
futuro coprire la sommità
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del camino con lastre di
pietra o con altro materiale, ne lasciar appoggiare la muratura
su parti portanti dei fienili o di altri locali, sia all’interno sia
all’esterno, neppure utilizzare legname per sostenerla, sotto la pena
di quattro franchi. Per prevenire gli incendi il Consiglio
dovrà, due volte all’anno, all’inizio di maggio di novembre,
fare l’ispezione dei camini di ogni proprietario per mezzo di uno
spazzacamino per l’interno e di un mastro muratore per l’esterno scelti
dal sindaco. Su rapporto di tali esperti, i camini difettosi saranno,
per ordine del Consiglio delegato, riparati o demoliti dal proprietario
entro il termine di otto giorni e, in caso di resistenza, demoliti a
spese di quest’ultimo scaduto il termine, oltre al pagamento
dell’ammenda di quattro franchi e il supplemento di otto franchi se
continua ad accendere fuoco nella sua cucina senza camino o prima della
sua completa riparazione. I consiglieri, gli spazzacamini e i mastri
muratori non esigeranno alcun compenso dai proprietari per le
ispezioni.
Art. 7
I proprietari dei camini che prenderanno fuoco, incorreranno
nell’ammenda di venti franchi, anche se non ne seguono incendi, a meno
che non provino che si è trattato di una mera disgrazia non
causata da colpa sua o di alcuna persona della famiglia o ad essi
imputabile. Questa pena sarà
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inflitta anche a coloro
che daranno o occasioneranno fuoco ai loro edifici o a quelli dei
vicini o di ogni altro salvo che si provi quanto sopra esplicitato,
indipendentemente dal risarcimento del danno. Per quanto riguarda
boschi e foreste, tutti coloro che daranno fuoco in qualsiasi modo
incorreranno nell’ammenda di dieci franchi.
Art. 8
Le fontane pubbliche, quanto a perforazione, passaggio di condotte e
tubature, fattura delle vasche e fornitura delle parti in ferro,
così come per i forni e i mulini, per tutte le spese di
manodopera e forniture di legname, calce, macine, parti in ferro e
altri utensili, continueranno ad essere in carico al registro del
Comune, ma per ciò che concerne il taglio e il traino del
legname, la lavorazione delle condutture in legno e altri lavori
necessari alle fontane, le pietre di muratura per i forni, il trasporto
sul posto, la sabbia e altri materiali o lavori necessari alla
manutenzione dei forni o delle fontane saranno, in avvenire come in
passato, a carico dei proprietari di ogni casa del quartiere o del
villaggio interessato, da fornirsi o eseguirsi in corvèe sotto
la direzione del sindaco o di altro amministratore del Comune.
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Art. 9
Nessuno potrà, sotto ammenda di cinquanta centesimi ad
infrazione, tappare o stappare le grandi e le piccole vasche delle
fontane senza il consenso del sindaco o di altro amministratore del
quartiere o del villaggio e chiunque bucherà le tubature, le
intaserà, ostruirà o interromperà il corso
dell’acqua delle fontane in qualsiasi modo e con qualsiasi pretesto,
sarà punito con un’ammenda di dieci franchi ad ogni
contravvenzione, oltre al pagamento delle riparazioni necessarie.
Art. 10
Nelle vasche destinate all’abbeveraggio del bestiame, è vietato
lavare biancheria, abbigliamento, carne, interiora, verdure e qualsiasi
cosa capace di intorbidare o sporcare l’acqua e di disgustare il
bestiame, sotto pena di cinquanta centesimi.
Art. 11
Per prevenire gli incendi, mantenere efficienti i forni pubblici e
conservare i boschi è proibito a chiunque di possedere o
costruire alcun forno privato, sotto ammenda di dieci franchi, oltre
alla demolizione a spese proprie che gli agenti potranno esigere, in
caso di resistenza, dopo il termine che questi avranno fissato per
l’abbattimento.
Art. 12
È altrettanto proibito a chiunque,
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sotto la medesima pena
dell’articolo precedente, di possedere o di far costruire sulla propria
proprietà o altrove, mulini, frantoi e simili ad uso contrario
ai diritti e alle imposte comunali; tutti gli abitanti dovranno
macinare e mondare le loro derrate presso gli edifici pubblici e non
altrove, sotto ammenda di quattro franchi a contravvenzione.
Art. 13
Coloro che arresteranno o devieranno le acque dei canali dei mulini,
colmando i canali con pietre, legname o altro materiale, danneggiandone
i bordi inferiori e le chiuse, o in qualsiasi altro modo, saranno
puniti con un’ammenda di tre franchi per ogni infrazione, oltre al
pagamento delle riparazioni necessarie seguite al danno occasionato e
dei danni causati ad altri proprietari in caso di esondazioni.
Art. 14
Colui che sarà riconosciuto colpevole di danneggiamento o di
rottura, di aver reso fuori uso o rovinato qualcuno degli utensili
esistenti nei mulini quali ingranaggi, tramogge, boccagli, recipienti,
cassoni, recipienti per misure, stai, setacci, leve, gomene e qualsiasi
altro, sarà punito con un ammenda di tre franchi oltre al
pagamento del danno.
Art. 15
I mugnai, che per loro negligenza, causeranno
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la perdita di grano o di
farina di qualche abitante nell’acqua o altrove, incorreranno nella
pena di quattro franchi ad infrazione, oltre al pagamento delle derrate
perse.
Art. 16
Coloro che intaseranno o restringeranno le vie, le strade pubbliche o
vicinali, i sentieri accatastati e praticati, con entrate sotterranee,
stalle, cantine, latrine o altre costruzioni che possano ingombrarle,
sporcarle o infettarle attraverso i muri, ammassi di pietre, tramezze,
palizzate, cespugli, alberate, canali, acquedotti; coloro che ne
distruggeranno i bordi abbassando le massicciate o demolendo i muri,
che asporteranno le pietre delle pavimentazioni e faranno rigagnoli,
recipienti o serbatoi, che taglieranno e asporteranno tramezze,
palizzate e parapetti esistenti lungo le dette strade e sui ponti, o
che li danneggeranno in qualsiasi modo e con qualsiasi pretesto,
subiranno l’ammenda di tre franchi ad ogni infrazione. Le vie e le
strade che attualmente sono intralciate o ristrette o altrimenti
danneggiate dai proprietari confinanti dovranno essere da questi
allargate e riportate allo stato originale; il Consiglio, in caso di
resistenza, le farà riparare a loro carico e comminerà la
pena di sei franchi.
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Art. 17
Ad ogni proprietario è vietato introdurre animali da lana
infetti di vaiolo ovino, scabbia o da altre malattie delle pecore,
sotto pena di dieci franchi e del doppio in caso di resistenza per ogni
giorno di ritardo.
Art. 18
Tutti coloro che si trovassero ad avere bestiame da lana infetto di
qualcuna delle malattie indicate nell’articolo precedente, dovranno
ricoverarle nelle loro stalle durante l’inverno senza comunicazione con
altro bestiame e, in estate, dovranno condurle nei pascoli che saranno
loro assegnati dal Consiglio sotto pena di cinquanta centesimi per ogni
infrazione e per ogni pecora, montone o agnello che dovrà essere
sotterrato in profondità in caso di morte, sotto pena del doppio.
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Capitolo Secondo
Regolamento della proprietà
Art. 19
È proibito a chicchessia tracciare, formare e innovare strade e
sentieri nei fondi altrui, di transitarvi a piedi o altrimenti, sotto
ammenda di tre franchi a infrazione; ci si dovrà servire di
strade e sentieri ordinari nei quali è proibito gettare,
convogliare e laciar scorrere le acque di irrigazione, sotto pena del
doppio.
Art. 20
È inibito a chiunque di attraversare con bestiame da basto o
bovino qualsiasi fondo arabile, durante periodi di pioggia o di
scioglimento delle nevi anche se si tratta di trasporto di concime o di
altri oggetti, sotto pena di cinquanta centesimi e del doppio per ogni
capo di bestiame.
Art. 21
Nessuno potrà far pascolare il bestiame lungo le strade comunali
o vicinali,
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i sentieri e i fondi
altrui nel periodo della raccolta sotto pena di un franco per ogni capo
di bestiame equino, bovino o caprino e di venticinque centesimi per
ogni ovino.
Art. 22
Nessuno potrà, per il trasporto dei raccolti, attraversare le
terre destinate a coltura se non quando i passaggi ordinari sono aperti
e i contravvenenti incorreranno nell’ammenda di cinquanta centesimi a
carico, oltre al pagamento dei danni causati ai proprietari.
Art. 23
Chiunque sia riconosciuto colpevole di aver fatto fascine, raccolta di
legname e ramaglie, di prodotti di giardinaggio, verdure, erbe e frutta
negli orti altrui, o di aver tagliato, divelto o asportato le
palizzate, i tavolati, o di aver asportato le pietre dei propri fondi,
incorrerà in un’ammenda di tre franchi per ogni infrazione. In
primavera è, inoltre, proibito raccogliere le piccole erbe nei
fondi altrui senza permesso, sotto pena di quaranta centesima ad
infrazione.
Art. 24
(sostituito con quello di seguito riportato)
È strettamente proibito far pascolare il bestiame nei fondi
altrui in qualsiasi stagione sotto pena di tre franchi per ogni bovino,
caprino o equino e di un franco per ogni ovino, oltre al pagamento del
danno causato al proprietario.
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Art. 25
I proprietari di terreni che formano una zona destinata ad una
particolare coltura, dovranno iniziare l’ultima aratura per le sementi
invernali dopo il 15 agosto e terminare entro il 30 dello stesso mese;
dopo tale termine nessun proprietario potrà condurre le proprie
mucche o altro bestiame , né servirsene per arare in dette aree,
sotto pena di quattro franchi per ogni giorno e del pagamento dei
danni, a meno che il Consiglio delegato non abbia variato e prorogato
il suddetto termine, per giusta causa e a fronte di circostanze
particolari.
Art. 26
Il proprietario la cui rendita non superi i venti soldi, non
potrà condurre più di un paio di mucche in alcuna area
soggetta a coltura obbligatoria, sotto ammenda di due franchi per
contravvenzione.
Art. 27
È espressamente proibito ad ogni proprietario raccogliere l’erba
dei declivi o dei bordi dei propri fondi situati nelle aree soggette a
coltura obbligatoria prima della mietitura, sotto ammenda di un franco
ogni contravvenzione, oltre al pagamento del danno causato.
Art. 28
Non si potranno sfalciare i prati di Chalvet prima del 1° agosto,
quelli di Hors prima dell’11, quelli di Thuras prima del 16 e quelli di
Chabaud prima del
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23 dello stesso mese,
sotto ammenda di cinque franchi per giorno e per ogni falciatore.
Art. 29
Colui che il primo giorno di fienagione di ogni area sarà
sorpreso a condurre con sé bestiame da basto, anche se lo
avrà legato nel proprio fondo, subirà la pena di due
franchi ogni contravvenzione.
Art. 30
Colui che sarà sorpreso transitare nei fondi e nei prati di
questo Comune con slitte da traino per il trasporto del foraggio, prima
del terzo giorno dallo svincolo o dalla falciatura, subirà
l’ammenda di tre franchi, oltre al pagamento dei danni.
Art. 31
È proibito lasciar colare o ristagnare le acque di irrigazione
nei propri fondi in pendenza, sotto ammenda di tre franchi e del doppio
se ne segue qualche smottamento.
Art. 32
Chi nei periodi di irrigazione avrà deviato, arrestato o
interrotto, in tutto o in parte, il libero corso delle acque,
subirà l’ammenda di cinque franchi ogni volta, quella del doppio
se avrà privato qualche proprietario delle sue ore di
irrigazione, che sarà
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tenuto a rimborsare,
e l’ammenda di dieci franchi se ne consegue qualche rottura o
smottamento la cui riparazione comporti il ritardo di un giorno di
irrigazione, oltre ai danni suddetti e alla riparazione dei canali.
Nessuno potrà bruciare o sminuzzare legname e cespugli
servendosi del sostegno dei canali, sotto la suddetta pena di cinque
franchi.
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Capitolo Terzo
Regolamenti dei beni comunali
Art. 33
Chi raccoglierà, s’approprierà o asporterà su
terreno comunale, senza autorizzazione superiore e senza il permesso
del Consiglio, piante morte e abbattute dalle intemperie, dal vento o
dalle valanghe, incorrerà nell’ammenda di tre franchi a carico.
Il suddetto legname sarà venduto in asta pubblica a profitto del
Comune e a godimento dell’acquirente.
Art. 34
In tutti i terreni comunali è proibito a chiunque far pascolare
bestiame di grossa taglia o minuto, da un’ora dopo il tramonto a
mezzora dopo alba, sotto ammenda di cinquanta centesimi per ogni equino
e bovino e di quindici centesimi per ogni ovino e per ogni
contravvenzione.
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Art. 35
In qualsiasi stagione, nei terreni di proprietà comunale, non
sarà altresì permesso asportare terra fertile frantumando
le zolle o il manto erboso per farne concime, sotto ammenda di tre
franchi a carico.
Art. 36
È proibito a chiunque falciare, prendere, raccogliere e
rastrellare erba nei terreni comunali, sotto ammenda di tre franchi a
contravvenzione.
Art. 37
È proibito a chiunque tenere e mettere al pascolo capre su
terreno comunale, sotto pena di settantacinque centesimi al giorno per
ogni capra, e gli abitanti che ne posseggano per uso personale debbono
sorvegliarle presso di loro o legarle nei propri fondi, sotto la
suddetta pena di settantacinque centesimi.
Art. 38
Coloro che rifiuteranno di presentarsi alle corvée nel giorno,
luogo e ora notificati e designati dal Consiglio o, su ordine di
questo, dalla guardia campestre al suono della campana o del tamburo,
sia per le strade che per i forni, i mulini le fontane, i canali, gli
argini o per tutte le altre corvée generali o particolari,
saranno puniti con un’ammenda
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di due franchi ogni volta
e pagheranno, inoltre, un franco e venticinque centesimi per la
giornata di ogni operaio che sarà impiegato al loro posto. Chi,
prima del termine dell’opera, o prima di essere congedato dal direttore
della corvée, si assenterà e diserterà,
subirà l’ammenda di un franco e cinquanta centesimi.
Art. 39
È altresì proibito a chiunque lavorare sul territorio
comunale nel giorno di domenica e durante le feste comandate, senza il
permesso scritto del consiglio delegato che non potrà accordarlo
salvo casi di necessità, sotto pena di un franco per ogni
persona e di altrettanto per ogni animale da trasporto.
Art. 40
Chiunque irrighi i propri prati in giorno di domenica o festivo,
durante la celebrazione della messa, incorrerà nell’ammenda di
tre franchi a meno che le acque scorrano autonomamente senza bisogno di
sorveglianza e senza rischi di smottamenti o in caso in cui si sia
assegnatari di ore di irrigazione.
Art. 41
A salvaguardia delle ammende inflitte a persone straniere, sconosciute,
insolvibili o sospette di fuga, si potrà procedere al sequestro
del bestiame e di altri effetti, e porli in vendita senza
formalità burocratiche, il terzo giorno in assenza del pagamento
entro tale termine, fatte salve la possibilità dell’accusato di
richiedere
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immediatamente la
liberazione del bestiame attraverso idonea cauzione e, in caso di
vendita, il sovrapprezzo sarà restituito all’accusato.
Art. 42
Ogni proprietario non potrà far pascolare che due sole bovine
per tre soldi di imposta, nei pascoli comunali, e i proprietari che in
detti luoghi ne tengano in numero superiore, pagheranno venti centesimi
per ogni denaro di imposta mancante, oltre alla tassa ordinaria imposta
per ogni capo di bestiame; inoltre è facoltà di ogni
proprietario, a fronte di imposta di tre soldi, di tenere nei pascoli
comunali due animali da soma ai fini dell’aratura. Per favorire
l’allevamento dei bovini, è inoltre concesso ad ogni
proprietario di mantenere sui terreni comunali due vitelli dell’annata
oltre ai limiti sopra indicati.
Art. 43
Nessun privato potrà
far pascolare nei terreni comunali più di tre pecore per ogni
tre soldi di imposta, oltre al numero di dieci concesso ad ogni
abitante indipendentemente dalla taglia reale di ciascuno. Il
contravventore sarà tenuto al pagamento del doppio della tassa
ordinaria per ogni ovino e
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bovino non denunciato nel
caso che il numero sia inferiore a quello registrato, e pagherà
l’ammenda di due franchi per ogni ovino e quella di dieci franchi per
ogni bovino se il numero è superiore.
Art. 44
Ogni proprietario sarà tenuto a denunciare il proprio bestiame
entro i primi quindici giorni di luglio di ogni anno a seguito della
pubblicazione annuale fatta dal Sindaco. I contravventori incorreranno
nelle ammende fissate all’articolo precedente.
Art. 45
Si assegna, per il pascolo primaverile degli ovini, dopo il 10 maggio e
fino alla monticazione negli alpeggi, i quartieri di Chalvet e Rochas,
fissando quale limiti a quest’ultimo la Cime de la Berrou e il ruscello
di Etreis fino alla sommità, sotto ammenda di 25 centesimi per
giorno ad ovino.
Art. 46
Per il pascolo primaverile dei bovini si assegnano i quartieri di
Loutre, Chalanchas e Brusas, fissando quali limiti al quartiere di
Loutre la strada che dalla Collette conduce a la Manne; per il
quartiere di Chalanchas la strada che conduce da
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Chabaud a Clousis; per il
quartiere di Brusas il Serre des Plans. Non sarà possibile
oltrepassare detti limiti senza incorrere nell’ammenda di due franchi
per bovino al giorno.
Art. 47
È proibito a chiunque di far pascolare il bestiame negli altri
quartieri degli alpeggi di Thuras e di Chabaud prima del giorno fissato
nel mese di giungo e di demonticarli prima del 6 ottobre, termine che
potrà essere anticipato o prorogato dall’amministrazione in base
allo scioglimento delle nevi e l’accessibilità dei pascoli,
sotto ammenda di 4 franchi per ogni bovino e di due franchi per ogni
ovino.
Art. 48
Tutti i proprietari dovranno aggiungere alle mandrie e ai greggi il
loro bestiame per farlo pascolare con gli altri nei terreni comunali
sotto pena di 4 franchi per ogni bovino e di un franco per ogni ovino e
non potrà trattenere e nutrire nella sua proprietà o nei
suoi fondi altro bestiame oltre a quello malandato o destinato a lavori
e aratura durante il periodo riservato a queste attività.
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Art. 49
I quartieri di Repentin, Bouchier e Begin sono assegnati per il pascolo
delle mucche di Chabaud dal giorno della loro monticazione in alpeggio,
fino al 22 luglio e, dopo tale data, a la Veille e Salude, fino al 12
agosto; a las Divisas fino al 20 dello stesso mese e il pascolo di
Dormillouse fino al termine.
Art. 50
Per il pascolo delle pecore di detto alpeggio di Chabaud si assegnano i
quartieri di Clousin e Rouia dal giorno della monticazione e,
successivamente, quelli che le mucche abbandoneranno, eccetto al di
sotto della strada di la Veille, o tratturo delle mucche, che non
potrà essere oltrepassato sotto pena di 50 centesimi per bovino
e di 10 centesimi per ovino.
Art. 51
I quartieri di Belangier, Peira Rouias, Chatagnieras, Viasse, Breichas
e Clpieras serviranno da pascolo per le mucche di Thuras dalla
monticazione fino al 12 luglio; quello di Liéga dal 12 luglio
fino al 25 agosto. Resta inteso che detti quartieri saranno pascolati
in comunione senza che alcun armento o mandria possa pascolare in
quartieri diversi. Dopo aver pascolato il quartiere di Liégues
gli altri quartieri soprariportati resteranno a disposizione per il
pascolo delle mucche sotto pena di quanto fissato all’articolo
precedente.
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Art. 52
Per il pascolo degli ovini dell’alpeggio di Thuras viene assegnato il
quartiere di la Barrale fino al Serre du Grand Adrey per due giorni a
partire da quello della monticazione. I quartieri di la Pintaz,
Jas-Veil e di Plan da tale epoca fino al 25 agosto. Il quartiere di
Lieger fino al 15 settembre. Successivamente saranno pascolati i
quartieri che le mucche abbandoneranno sotto ammenda di 50 centesimi
per bovino e di 10 centesimi per ovino ad ogni infrazione.
Art. 53
Al termine della primavera di ogni anno, l’amministrazione
nominerà due consiglieri per ogni alpeggio per vegliare
sull’osservanza del regolamento dei pascoli di ciascun quartiere alle
condizioni indicate dagli articoli precedenti. Gli altri quartieri di
Loutre, Chalanchas e Brusas saranno accessibili in ogni stagione di
pascolo per chiunque.
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Con la riformulazione
dell’art. 24 viene stralciata la parte deliberativa finale di
approvazione del 1853 che non ci è pervenuta e che doveva
riportare la firma dell’allora Sindaco Jaques Barral, sostituita dalla
nuova approvazione di seguito riportata:
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Art. 24
(così riformulato il 28 novembre 1854)
Ogni proprietario potrà far pascolare le mucche in comune nei
fondi agricoli dove vi siano appezzamenti di diversi proprietari e non
dove non siano più tracciati i sentieri e i percorsi stagionali
per attraversarli; per sei giorno a partire dall’8 settembre di ogni
anno nei pascoli di Thures, Chabaud e Chalvet al disotto di Serre de
las Garsonnas. Chabaud potrà far pascolare il bestiame bovino e
caprino al disotto del Mas de L’outre il giorno successivo ai sei
giorni sopra fissati. Thures potrà far pascolare le mucche nel
Mas de Clousi per un giorno dopo il raccolto del fieno. Resta
inteso che i proprietari di ogni pascolo si manterranno all’interno dei
propri quartieri.
Per i terreni a coltura delle zone più basse, viene
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il termine di sei
giorni nei prati di Hors e Chalvet e sei giorni in Chaoumes dopo la
demonticazione. I giorni di pioggia e i giorni seguenti, le mucche
saranno allontanate dai terreni destinati a sfalcio, sia nelle zone
basse che in quelle degli alpeggi. I terreni destinati a sfalcio
circondanti gli alpeggi di Chabaud, sotto la strada di Lauzet, non
potranno essere pascolati che due giorni prima della discesa dagli
alpeggi. I contravventori al presente articolo saranno puniti con
un’ammenda di cinquanta centesimi per ogni bovino e per ogni
infrazione. In primavera si potranno pascolare le pecore nei campi
liberi dall’8 maggio all’8 giugno e, in autunno, dal 27 ottobre all’8
novembre. Le pecore che si mantengono a svernare in paese e quelle che
escono dal paese, come pure per i malgari, non potranno pascolare in
Chaumes che due giorni dopo il 27 ottobre sotto ammenda di venticinque
centesimi a ovino e per ogni infrazione, con l’espresso divieto di
farle pascolare nei prati da sfalcio in qualsiasi stagione sotto
ammenda di cinquanta centesimi per ogni pecora e per ogni infrazione,
oltre al danno occasionato al proprietario.
Per meglio conformarsi alle circostanze
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e alle stagioni, tutto
quanto sopra sarà annualmente regolato e fissato secondo il caso
dal Consiglio, in particolare riguardo le zone basse.
Così e
stato disposto, stabilito e deliberato dal Consiglio Comunale.
Thures il 28 novembre 1854.
Prin Sindaco
Beraud Segretario
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