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							 Documents historiques/Documenti storici 
							 
							 
							Bans de Rochemolles   
							 
							Regolamento Campestre 
							 
							E DI 
							 
							POLIZIA LOCALE 
							 
						 
						 
						
							ART. 1.  
						 
						
							    E' severamente proibito di lavare lingeria ed altre cose al 
							disopra del ponte del molino nel ruscello della Biave, i ncomin- 
							ciando dal canale del forno, come pure nelle prime grandi va- 
							sche delle fontane comunali, rendendo in tal modo torbida pac- 
							qua che si usa per abbeverare gli a nimali domestici sotto pena 
							di lire quattro per ciascun contravvenuto. 
						 
						 
						
							
								ART. 2. 
							 
							    Nessuno potrà occupare, nè ingombrare le piazze e le strade 
							pubbliche coll' ammucchiare legna da ardere, piante da costru- 
							zione ed altri materiali sotto pena di lire tre d' ammenda 
							percolui che sarà colto in contravvenzione.
						  
						 
						
							ART. 3.  
						 
						    E' anche proibito a tutti gli abitanti di questo Comune, 
						nessuno eccettuato, di ammucchiare legna da ardere presso la 
						loro abitazione, senza ripari e senz'essere posto in luoghi adibiti 
						ad uso legnaia, e ciò affinchè sia evitato il pericolo, che ad essa 
						fosse appiccato il fuoco con pericolo di gravissimi incendi. Coloro 
						che saranno colti in fallo, dovranno, dietro avvertimento della 
						Giunta Municipale, ritirarla propria abitazione o legnaia, 
						coll'obbligo di pagare una multa di lire una e cent. 50. 
						 
						
							ART. 4. 
						 
						    Sarà di competenza della Giunta Municipale di fare abbat- 
						tere i camini a quegli abitanti che durante gli otto giorni suc- 
						cessivi a quello della visita fatta dalla Giunta medesima, non 
						abbiano ottemperato a quanto fu loro prescritto, coll'obbIigo di 
						pagare lire quattro d'ammenda. 
						 
						
							ART. 5. 
						 
						    Nessuno potrà tagliare, e raccogliere erba, ne far pascere 
						animali bovini, ovini e caprini nei lenimenti d i terreno colti- 
						vato a segala, a frumento, ad orzo e ad avena, ne sui viottoli 
						gerbidi e brouas prima che si s iano ritirati i raccolti sotto pena 
						dell' ammenda di lire una, coll'obbligo di risarcire i proprietaridei 
						danni recati ai loro raccolti. 
						 
						
							ART. 6. 
						 
						    Nessuno potrà condurre nei campi a stoppie animali bovini 
						prima del 6 ottobre e animali o vini e caprini prima del 31 otto- 
						bre sotto pena dell' ammenda di l ire zero e cent. 25 per ogni 
						capo di bestiame, ivi sorpreso dalla guardia campeste prima 
						delle epoch e sopra fissate. 
						 
						
							ART. 7. 
						 
						    Nessuno potrà fare pascolare nei campi destinati alla semi- 
						nagione della segala nessun animale, bovino, caprino e ovine 
						dopo il 15 maggio.Nei campi destinati alla seminagione dell'orzo, 
						dell' avenà. delle fave, delle patate e di altri legumi, nessun ani 
						male potrà pascolare appena attuata la seminagione sotto pena 
						dell' ammenda di lire zero e cent. 25 per capo di bestiame 
						ivi colto dalla guardia campestre dopo i termini sopra enunciati. 
						 
						
							ART. 8. 
						 
						    Nessuno potrà condurre bestie da soma, nè puledri nei pa- 
						scoli comunali, in qualsiasi epoca sotto pena dell' ammenda di 
						lire tre per ciascun animale. 
						 
						
							ART. 9. 
						 
						    All'epoca dell' aratura dei campi nessun alitante potrà con- 
						durre con se più di due vacche a ciò desi nate, coll' obbligo di 
						condurle a pascolare, al mattino e in fìn di giornata ciascuno nella 
						sua proprietà, munendole di museruola, quando abbia da passare 
						nelle proprietà d'altri, sotto pena di lire una e cent. 50 d'ammenda 
						per ogni contravvenuto. 
						 
						
							ART. 10. 
						 
						    Nessun proprietario potrà tenere capre e capretti e larli 
						pascolare durante l'estate nei luoghi bassi ove trovansi boschine 
						e trovansi cereali ed altr i raccolti, ma si dovranno tenere su 
						per le montagne, lontane dai boschi. I contravventori saranno 
						puniti colla multa di lire zero e centesimi 75 e coloro che si 
						incaricheranno di custodire detti animali nei luoghi sopra proi- 
						biti colla multa di lire una e cent. 50 per og'ni capo di bestia- 
						me caprino, colto in contravvenzionne  
						
							ART. 11. 
						 
						    A scopo di conservare agli a nimali bovini un pascolo suffi- 
						ciente e buono, e proibito dì condurre a pascolare detti animali 
						nei pascoli seguenti: in quello di Peyremuret dal Serre di Cha- 
						lanche longue sino al Serre de 1' envers d'Alméane, detto nido 
						dell'aquila, prima della Domenica susseguente alla celebrazione 
						della festa di San Pietro, sotto pena dell' amnenda di lire zero e 
						cent. 50 per ogni capo di bestiame sorpreso a pascolarvi prima 
						dell'epoca sopra fissata. 
						 
						
							ART. 12. 
						 
						    E' pure proibito di faro pascolare animali bovini a la Serve 
						da Lauzet dal ruscello della barricade, eccettnati gli abitanti 
						la montagna del Picros che hanno. "il passaggio in detto pascolo, 
						limitato perù a diciotto tese di larghezza. Il tempo utile per pa- 
						scolarvi detti animali è anche fissato alia prima Domenica dopò 
						la celebrazione della festa di San Pietro, sotto pena di cent. 50 
						per ogni capo di bestiame ivi colto a pascolare prima dell'epoca 
						sopra enunciata. 
						 
						
							ART. 13. 
						 
						    E alla Serve del Bouchet a l'envers di Valfredda, sino al 
						combale che discende dal Jafferaud, nella regione Des Balines, 
						confìnanti la Quelotte; nella regione detta l'envers d' Alméane, 
						dal combale de l'Aigue all' insu sino al punto detto la temple e 
						alla draje che è al disopra del canale de la Chalanche, non si 
						potrà pascolare animali bovini prima dei dieci Agosto, sotto pena 
						di cent. 50 per ogni capo di bestiame colto a pascolarvi prima 
						dell'epoca sopra fissata. 
						 
						
							ART. 14. 
						 
						
							    E' anche e spressamente, vietato di pascolare animali bovini 
							nelle seguenti regioni: nella regione de la montagne des Fonds, 
							al d isopra dei prati sino al gran rio o Gros Serres; in quella di 
							Bois Rout e Crouvè, confinante au Serre d' Alméane, detto il 
							Serre du Bois sino alla Domenica successiva della celebrazione 
							della festa di San Pietro sotto pena di cent. 50 per ogni capo 
							di bestiame colto a pascolarvi .prima, dell' epoca fissata. Nella re- 
							gione detta il Bois Rout dal combale du Bon vin sino al prato 
							di Préfouran tirando una linea retta che vada a congiungere col 
							viottolo d u Clos de la Lausa, il t empo utile pe r pascolarvi ani- 
							mali bo vini è fissato al giorno 10 Agosto sotto pen a dell' am- 
							menda sopra fissata ai colti in contravvenzione. 
						 
						 
						
							ART. 15. 
						 
						    In tutte le regioni avanti menzionate ed adibite ad uso pa- 
						scolo, non vi si potrà condurre a pascolare animali o vini e ca- 
						prini lino a che il bestiame bovino abbia cessato di pasco- 
						larvi, sotto pena dell' ammenda di lire una per ogni gregge 
						contravvenuto.     
						
							ART. 16. 
						 
						    E' pure proibito di pascolare bestiame ovino e caprino in 
						qualsiasi epoca dell' anno nella regione detta Bans di Roche- 
						molles dalla strada di detta regione all' insù sino alla sommità 
						della boschina e dal Serre de la Vallette sino ai confini di Mil- 
						laures sotto pena di lire tré e cent. 50 per ogni capo di bestiame 
						caprino ivi contravvenuto. 
						
							ART. 17. 
						 
						    E' anche severamente proibito, di far pascolare bestiame ovi- 
						no e caprino nei prati qui appresso menzionati, cioè: Còte longue, 
						Clot Arnaud, Génébreas, Tournaud, Clôt des Plans, les Fonds, 
						Alméane e Mouchequite prima del sei Ottobre, sotto pena di 
						centesimi 75 per ciascun gregge ivi sorpreso a pascolarvi in 
						tempo di proibizione. 
						 
						
							ART. 18. 
						 
						    In autunno riguardo al bestiame bovino che si fa pascolare 
						nei prati detti dessous le vilage resta stabilito che non si potrà 
						pascolare detto bestiame nei prati di Béché e in quello di Char- 
						mils prima del 6 Ottobre e ve lo si farà pascolare sino al sedici 
						stesso mese. Dal sedici Ottobre al 24 stesso mese, lo si farà pa- 
						scolare al disotto della strada che conduce al Bois des Thures e 
						dal ventiquattro sino alia fine di Ottobre il pascolo avrà luogo 
						sotto la strada pubblica. 
						 
						
							ART. 19. 
						 
						    E' proibito di far pascolare in qualsiasi epoca dell'ranno be- 
						stiame ovino o caprino nei prati menzionati nell' art. l5, sotto- 
						pena dell'ammenda di cent. trenta per ogni capo di bestiame 
						trovato in dette località. 
						
							 
							ART. 20. 
						 
						    Chiunque sarà colto ad estirpare o dissodare nei beni comu- 
						nali s iti in luogo montuoso e rapido nelle vicinanze dei combali, 
						dei ruscelli e draye sarà soggetco al pagamento d'una multa di 
						lire quattro. 
						 
						
							ART. 21. 
						 
						    E' proibito dì pascolare bestiame bovino nei prati siti nelle 
						vicinanze degli alpeggi prima dell'otto Settembre e anche più 
						tardi quando si verificasse il caso che non si fosse ancora rac- 
						colto il fieno. In tal caso non vi si potrà entrare che dopo av- 
						viso pubblicato all'albo pretorio dalla Giunta Municipale. I colti 
						in contravvenzione saranno tenuti a pagare una multa di lire 1 
						e al risarcimento dei danni recati. 
						 
						
							ART. 22. 
						 
						    Nessuno potrà trascinare fasci di fieno nelle scorritoie di Mas 
						des Cótes, dì Côtes Longue, di Clot Arnaud e di Cótes du Col 
						prima del due Settembre, sotto pena di 50 centesimi d'ammenda 
						per ogni contravvenuto. 
						 
						
							ART. 23. 
						 
						    Ogni abitante dovrà concorrere alla conservazione e ripara- 
						zione delle, bealere di Mouchequite del pres du Peu, di Bois du 
						Roi, d'Alméane, di Jalet, della Selle, di Ionds, sotto pena di cen- 
						esimi settantacinque per ciascun contravvenuto e per ogni gior- 
						nata di lavoro che l'Autorità comunale sarà obbligata a far com- 
						piere per loro conto. 
						 
						
							ART. 24. 
						 
						    E' severamente proibito di far pascolare bestiame bovino, 
						ovino e caprino nelle vie site in mezzo alle proprietà private e 
						che solo devono servire di passaggio per recar pascoli 
						comunali. 
						    I dichiarati in contravvenzione saranno sottoposti al paga- 
						mento di lire una per ogni capo d| bestiame. 
						 
						
							ART. 25. 
						 
						    Resta permesso di raccogliere legna secca, giacente al suolo 
						e di tagliare i rami secchi. Non si potrà mai abbattere nes- 
						suna pianta in piedi, anche morta, senza il permesso dell' ente 
						proprietario. 
						 
						
							ART. 26. 
						 
						    Ogni anno, durante la sessione primaverile, il Consiglio Co- 
						munale passerà alla nomina guardia campestre per la con- 
						servazione dei raccolti, delle proprietà tanto private che comu- 
						nali e per Pesatta osservanza del presente Regolamento. Egli sarà 
						stipendiato dal Comune e dovrà prestare giuramento davanti al- 
						l'Ill.mo.Signor Pretore del Mandamento. Alla fìne di ogni setti- 
						mana farà al Sindaco il rapporto degli abusi commessi dagli 
						abitanti e delle contravvenzioni fatte. Il suo rapporto da persona 
						giurata farà precisa fede contro gli accusati nelle contravvenzioni 
						prescrìtte dal presente Regolamento, non eccedenti le lire tré 
						per o gni persona e per ogni capo di bestiame contravvenuto. 
						Negli altri casi dovrà procurare prove testimoniali convenienti. 
						Le contravvenzioni accertate dalla Guardia Campestre e da 
						compensazione 
						 
						
							ART. 27. 
						 
						    Gli abitanti che non condurranno il loro bestiame bovino in 
						alpeggio, in autunno, avranno soltanto diritto di farlo pascolare 
						nelle regioni detta Pralavay sotto la bealera di bois du Roi. 
						Quelli che abitano Mouchequite potranno pascolarlo sino al punto 
						detto Grande Muraille, partendo dal Cros des Eydalin sino alla 
						grande strada, quelli che abitano il près du Peu e Chalanche 
						pascoleranno il loro bestiame dalla detta Grande Muraille, par- 
						tendo pure d a Cros des Eydalins sino alla detta grande strada 
						e sino al ruscello d'Alméane e-alla bealera du Bois du Roi. Quelli 
						che abitano gli alpeggi della Selle, Jalet e Chaux pascoleranno 
						il loro bestiame sino alla casa di Barthelemy de Jérôme seguendo 
						la linea retta che va a terminare alla fontana che trovasi sul 
						prato di Masset Francesco fu Pietro. 
						Quelli che abitano Alméane, Préfouran dissopra e Touet, 
						pascoleranno dalla detta casa e sorgente sino ai prati della re- 
						gione detta l'Houlette. Quelli che abitano Préfouran disotto, il 
						Plan e la Celarce pascoleranno il loro bestiame nei prati tro- 
						vantisi nei dintorni e contigui alle loro a bitazioni, sotto pena di 
						lire due d'ammenda per i sorpresi e dichiarati in contravvenzione. 
						 
						
							ART. 28. 
						 
						
							    Nessuno potrà lasciare col suo bestiame la sua casa di mon- 
							tagna, prima del due Ottobre per condurlo in Rochemolles, a 
							meno che quei tali riconducano giornalmente il loro bestiame 
							nei luoghi da dove sono discesi. I dichiarati in contravvenzione 
							saranno sottoposti al pagamento di lire una d'ammenda. 
						 
						 
						
							ART. 29. 
						 
						    Il presente Regolamento avrà vigore quindici giorni dopo la 
						sua approvazione e regolare pubblicazione. 
						 
						 
						    R. Prefettura di Torino. - Div. II. N. 132. 
						Visto per P approvazione tutoria 
						 Torino 14 Gennaio 1909 
						Per il Prefetto Presidente 
						Firmato CROSARA. 
						Per copia conforme all'originale. 
						 Rochemolles li 28 Maggio 1911. 
						 Rochas Alfonso Segret. 
						 
						
						
						 
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